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Scopri come noi di Concilia Intesa possiamo aiutarti a risolvere le controversie in modo rapido ed efficiente. Offriamo soluzioni su misura per ogni conflitto, guidandoti verso un accordo che soddisfa tutte le parti coinvolte. La mediazione è la chiave per trasformare i tuoi conflitti in opportunità di crescita e armonia.
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Servizi di Mediazione:
Soluzioni Su Misura Per Ogni Conflitto
La mediazione – procedura alternativa alla giustizia ordinaria – consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura.
La mediazione civile e commerciale è disciplinata dal D.Lgs. n.28/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022 (“Legge Cartabia”) e può svolgersi presso enti pubblici o privati iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Concilia Intesa Associazione è iscritta al n. 1129 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero di Giustizia.
Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, la mediazione si può distinguere in:
obbligatoria: quando insorge una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura ed obbligazioni contrattuali derivanti dall’emergenza COVID-19, è obbligatorio ricorrere alla mediazione prima di andare in giudizio;
delegata: il giudice, anche in sede di giudizio di appello, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento del tentativo di mediazione;
per clausola contrattuale: quando il contratto, statuto o atto costitutivo di ente pubblico o privato prevede una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
facoltativa: scelta su libera iniziativa di una parte per ogni altra controversia vertente su diritti disponibili.
non è un processo ma un semplice incontro tra le parti, in cui si può scegliere di essere assistiti da un professionista di fiducia. Il conciliatore non è chiamato a giudicare ma soltanto ad aiutare le parti a raggiungere un accordo che loro stesse hanno formato nel corso dell’incontro. La soluzione può quindi anche non tenere conto delle questioni di mero diritto. Il procedimento di mediazione consente di ridurre le conflittualità tra le parti, facilitando l’identificazione di soluzioni innovative e favorendo l’eventuale prosecuzione dei rapporti tra le parti anche dopo la lite.
la durata massima del procedimento è indicata in 3 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa.
in caso di disaccordo, le parti mantengono il diritto di ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie (giudizio ordinario o arbitrato). L’incontro stesso può essere interrotto in qualsiasi momento.
- tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro (da calcolarsi sulla base del verbale di conciliazione e non della domanda o delle domande formulate dalle parti), altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente
- alle parti che corrispondono l’indennità per il procedimento di mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.